martedì 6 dicembre 2011

Tassa di stazionamento, bello scherzetto!!

Oh ecco! Finalmente il popolino sarà soddisfatto di veder piangere i ricchi!!! Con la crisi come poteva mancare la tassa sul lusso! Un colpo duro al settore economico della nautica e a tutti i comuni mortali che riescono a concedersi il "lusso" di possedere una barca a vela di 10/12metri con sacrifici e rinuncie. E non prendo tanto la nostra situazione ad esempio della maggior parte degli armatori, perchè noi siamo di certo l'eccezione, l'anomalia ma i possessori di barche non sono tutti dei nababbi, ci sono molti pensionati e persone del ceto medio, oneste e appassionate del mare che piuttosto che comperare la casa al mare scelgono la barca e che ora si vedranno costrette a venderla (e chi se la compra??) o tenerla in secca (la tassa pare che comunque sarà dovuta anche se in misura ridotta) o chi può sarà costretto a spostarsi in Grecia o Turchia, Croazia, Francia...ovunque purchè fuori dall'Italia. Le conseguenze per il settore della nautica, Porti, Cantieri e anche turismo mi sembrano scontate. Fallimenti, licenziamenti... chissà che almeno non ci siano ripercussioni positive sul calo dei costi degli ormeggi (magra consolazione).
Di equo questa legge non ha proprio niente, è miope e qualunquista, si colpisce alla cieca nel mazzo equiparando una barca a vela di 30 anni o più del valore commerciale di 20.000 euro con una nuova che ne può valere minimo 100 mila e con barche a motore sotto i 10 metri che hanno valore di mercato anche di 200 mila euro con spese di gestione molto alte e consumi di carburante spropositati che non pagano un euro di tassa. Fattori che ritengo determinanti per qualificare un oggetto di lusso o meno. Camper e moto allora? Non è prevista alcuna tassa sul lusso. L'equazione barca=lusso è un clichè antico in Italia così come armatore=evasore. Le misure che potrebbero concretamente risolvere tutti i problemi di evasione delle tasse nessun politico si sogna di attuarle, sta ai comuni mortali, ai soliti, quelli che le tasse le hanno sempre pagate risanare i conti e pagare per i ladri e sanguisughe della società.
Beh io non accetto di buon grado di pagare 500 o 900 o addirittura 2500 euro di tassa (staremo a vedere quale sarà la legge definitiva) perchè ho avuto l'ardire di seguire una passione, tanto più per risanare un debito dovuto agli sprechi ai privilegi e all'inettitudine della classe politica e dirigente che ci ha governati fino ad oggi, per stare ai giochi di potere delle banche e delle lobby, pagare per conto di chi non ha mai pagato. Loro si che sono i veri ricchi e vivono come parassiti sulle spalle della gente. 
Al mio sogno, alla mia passione, alla mia vita non ci rinuncio! Troverò una soluzione anche estrema ma non cederò.

Questo è il testo della proposta di legge,
quanto meno spero nel male minore, ovvero che sia compreso il comma 5, le ultime notizie sono che non sarà previsto, confido nel fatto che le associazioni di settore riusciranno a contrattare.
il comma che parla di riduzioni per vetustà è stato omesso.

Art. 16
Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei
3. (imbarcazioni) Dal 1° maggio 2012 le unità da diporto che stazionino in
porti marittimi
nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in
concessione a privati, sono
soggette al pagamento della tassa annuale di stazionamento, calcolata per
ogni giorno, o frazione di
esso, nelle misure di seguito indicate:
a) euro 5 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;
b) euro 8 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;
c) euro 10 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;
d) euro 30 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 24 metri;
e) euro 90 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;
f) euro 207 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;
g) euro 372 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;
h) euro 521 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;
i) euro 703 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri.
4. La tassa di cui al comma 3 è ridotta alla metà per le unità con scafo di
lunghezza fino ad 12
metri utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri
ordinari mezzi di locomozione,
nei comuni ubicati nelle isole minori e della Laguna di Venezia, nonché per
le unità a vela con motore ausiliario.
5. Gli importi indicati nel commi 3 e quelli conseguenti al comma 4 sono
ridotti del 15, del 30 e
del 45 per cento rispettivamente dopo cinque, dieci e quindici anni dalla
data di costruzione dell'unità da diporto. Tali periodi decorrono dal primo
gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione.
6. La tassa di cui al comma 3 non si applica alle unità di proprietà o in
uso allo Stato e ad altri
enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio, ai battelli di
servizio, purché questi rechino
l'indicazione dell'unità da diporto al cui servizio sono posti, nonché alle
unità di cui al medesimo
comma 4 che si trovino in un'area di rimessaggio e per i giorni di effettiva
permanenza in rimessaggio.
7. Sono esenti dalla tassa di cui al comma 3 le unità da diporto possedute
ed utilizzate da enti ed
associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria
e pronto soccorso.
8. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 la
lunghezza è misurata
secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti
e delle imbarcazioni da diporto.
9. Sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 3 i proprietari, gli
usufruttuari, gli
acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di
locazione finanziaria. Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le
modalità ed i termini di
pagamento della tassa, di comunicazione dei dati identificativi dell'unità
da diporto e delle
informazioni necessarie all'attività di controllo. I pagamenti sono eseguiti
anche con moneta elettronica senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il gettito della tassa di cui al comma 1 affluisce all'entrata del bilancio
dello Stato
10. La ricevuta di pagamento, anche elettronica, della tassa di cui al comma
3 è esibita dal
comandante dell'unità da diporto all'Agenzia delle Dogane ovvero
all'impianto di distribuzione di
carburante, per l'annotazione nei registri di carico-scarico ed i controlli
a posteriori, al fine di ottenere l'uso agevolato del carburante per lo
stazionamento o la navigazione.
11. Le Capitanerie di porto, le forze preposte alla tutela della sicurezza e
alla vigilanza in mare,
nonché le altre forze preposte alla pubblica sicurezza o gli altri organi di
polizia giudiziaria e tributaria vigilano sul corretto assolvimento degli
obblighi derivanti dal presente articolo ed elevano, in caso di violazione,
apposito processo verbale di constatazione che trasmettono alla direzione
provinciale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio, in
relazione al luogo della commissione della violazione, per l'accertamento
delle stesse. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso si
applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi; per
l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, esclusa la definizione ivi prevista.
Le violazioni possono essere definite entro sessanta giorni dalla elevazione
del processo verbale di constatazione mediante il pagamento dell' imposta e
della sanzione minima ridotta al cinquanta per cento. Le controversie
concernenti l'imposta di cui al comma 1 sono devolute alla giurisdizione
delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546.
12. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica
una sanzione
amministrativa tributaria dal 200 al 300 per cento dell'importo non versato,
oltre all'importo della tassa dovuta.



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