mercoledì 29 febbraio 2012

Da tassa di stazionamento a tassa di proprietà

Qui di seguito l'emendamento approvato in Commissione.
Da quanto ne capisco sembrerebbe che la riduzione per barche a vela e per vetustà rimarranno invariate. Nel caso andremmo a pagare ancora meno che prima.
Pagheranno la tassa tutti i proprietari di imbarcazioni sopra i 10,01m anche se con bandiera estera o che stazionino in acque non italiane. In questo modo non scappa nessuno.
Personalmente mi sarebbe piaciuto se avessero fatto pagare anche i natanti in base ai kw.


60.0.1 (testo 3)
Grillo, Cutrufo, Armato, Pinotti, Marco Filippi, Musso
Dopo l’articolo 60, inserire il seguente:
«Art. 60-bis.
(Misure a tutela della filiera della nautica da diporto)
1. All’articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
’’2. Dal 1º maggio di ogni anno le unità da diporto sono soggette al pagamento di una tassa annuale nelle misure di seguito indicate:
a) euro 800 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;
b) euro 1.160 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;
c) euro 1. 740 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;
d) euro 2.600 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri;
e) euro 4.400 per le unità con scafo di lunghezza da 20,01 a 24 metri;
f) euro 7.800 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;
g) euro 12.500 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;
h) euro 16.000 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;
i) euro 21.500 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;
l) euro 25.000 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri’’;
b) al comma 3, dopo le parole: ’’con motore ausiliario’’ sono inserite le seguenti: ’’il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore espresso in Kw non sia inferiore a 0.5’’;
c) al comma 4, le parole: ’’, nonchè alle unità di cui al comma 2 che si trovino in un’area di rimessaggio e per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio’’ sono soppresse;
d) al comma 5-bis, dopo le parole ’’dell’atto’’ sono inserite le seguenti: ’’, ovvero per le unità che siano rinvenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore. Allo scopo di sviluppare la nautica da diporto, la tassa non si applica alle unità di cui ai commi 2 e 3 per il primo anno dalla prima immatricolazione’’;
e) al comma 7, al primo periodo, la parola: ’’finanziaria’’ è sostituita dalle seguenti: ’’anche finanziaria, per la durata della stessa, residenti nel territorio dello Stato, nonché le stabili organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, che posseggano, o ai quali sia attribuibile il possesso di unità da diporto. La tassa non si applica ai soggetti non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia che posseggano unità da diporto, sempre che il loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia, nonché alle unità bene strumentale di aziende di locazione e noleggio.’’;
f) il comma 8 è soppresso;
g) al comma 9, le parole: ’’da 2 a 8’’ sono sostituite dalleseguenti: ’’da 2 a 7’’; 

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