Facciamo un poco di chiarezza, ecco qui tutto lo storico della legge dalla prima versione fino all'emendamento approvato dalla commissione industria del senato e che sarà valutato alle camere nei prossimi giorni. dunque ancora non definitivo ma molto probabile che la tassa non sarà più di stazionamento ma di possesso quindi una tassa annuale che dovranno versare tutti i proprietari di imbarcazioni e navi da diporto sopra i 10 m residenti in Italia qualsiasi bandiera batta l'imbarcazione e anche se staziona fuori dalle acque nazionali.
Resta lo sconto vetustà e per le unità a vela.
DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n.
201
Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei
conti pubblici. (11G0247) (GU
n.284 del 6-12-2011 - Suppl. Ordinario n. 251 )
                    
Art. 16 
Disposizioni per la tassazione di  auto  di  lusso,  imbarcazioni  ed  aerei 
1. Al comma
21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 
15  luglio  2011, 
n.
111, dopo il
primo  periodo  e' 
inserito  il  seguente: 
"A  partire
dall'anno
2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica  di
cui al primo
periodo e' fissata in euro  20  per 
ogni  chilowatt  di
potenza del
veicolo superiore a centottantacinque chilowatt.". 
 2. Dal 1° maggio 2012 le unita' da diporto che
stazionino  in  porti
marittimi
nazionali, navighino o siano ancorate in 
acque  pubbliche,
anche se in
concessione a privati, sono soggette al 
pagamento  della
tassa
annuale di stazionamento, calcolata per ogni giorno, o frazione
di esso,
nelle misure di seguito indicate: 
     a) euro 5 per le unita' con scafo di
lunghezza da 10,01 metri  a
12 metri; 
     b) euro 8 per le unita' con scafo di
lunghezza da 12,01 metri  a
14 metri; 
     c) euro 10 per le unita' con scafo di
lunghezza da  14,01  a  17
metri; 
     d) euro 30 per le unita' con scafo di
lunghezza da  17,01  a  24
metri; 
     e) euro 90 per le unita' con scafo di
lunghezza da  24,01  a  34
metri; 
     f) euro 207 per le unita' con scafo di
lunghezza da 34,01  a  44
metri; 
     g) euro 372 per le unita' con scafo di
lunghezza da 44,01  a  54
metri; 
     h) euro 521 per le unita' con scafo di
lunghezza da 54,01  a  64
metri; 
     i) euro 703 per le unita' con scafo di
lunghezza superiore a  64
metri. 
 3. La tassa e' ridotta  alla 
meta'  per  le 
unita'  con  scafo 
di
lunghezza
fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai 
proprietari
residenti,
come propri ordinari  mezzi  di 
locomozione,  nei  comuni
ubicati
nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, nonche' per  le
unita' di
cui al comma 2 a vela con motore ausiliario. 
 4. La tassa non si applica alle unita' di
proprieta' o in  uso  allo
Stato e ad
altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio,
ai  battelli 
di  servizio,  purche' 
questi  rechino   l'indicazione
dell'unita'
da diporto al  cui  servizio 
sono  posti,  nonche' 
alle
unita' di
cui al comma 2 che si trovino in un'area di 
rimessaggio  e
per i giorni
di effettiva permanenza in rimessaggio. 
 5. Sono esenti dalla tassa di cui al comma 2
le  unita'  da 
diporto
possedute ed
utilizzate  da  enti 
ed  associazioni  di 
volontariato
esclusivamente
ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso. 
 6. Ai fini dell'applicazione delle
disposizioni di cui ai commi 2  e
3 la
lunghezza e' misurata secondo le 
norme  armonizzate  EN/ISO/DIS
8666 per la
misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto. 
 7. Sono tenuti al  pagamento 
della  tassa  di 
cui  al  comma 
2  i
proprietari,
gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di 
riservato
dominio o
gli utilizzatori a titolo  di  locazione 
finanziaria.  Con
provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite
le modalita'
ed i termini di pagamento della tassa, di 
comunicazione
dei dati
identificativi dell'unita' da diporto e 
delle  informazioni
necessarie
all'attivita' di  controllo.  I 
pagamenti  sono  eseguiti
anche con
moneta elettronica senza oneri a carico del bilancio  dello
Stato. Il
gettito della tassa di cui al comma 2 affluisce all'entrata
del bilancio
dello Stato. 
 8. La ricevuta di pagamento, anche
elettronica, della tassa  di  cui
al  comma 
2  e'  esibita 
dal  comandante  dell'unita' 
da   diporto
all'Agenzia
delle dogane  ovvero  all'impianto 
di  distribuzione  di
carburante,
per l'annotazione nei registri  di  carico-scarico  ed  i
controlli a
posteriori, al  fine  di 
ottenere  l'uso  agevolato 
del
carburante
per lo stazionamento o la navigazione. 
 9. Le Capitanerie di porto, le  forze 
preposte  alla  tutela 
della
sicurezza e
alla vigilanza in mare, nonche' le altre 
forze  preposte
alla
pubblica sicurezza o gli altri organi di polizia  giudiziaria 
e
tributaria  vigilano 
sul  corretto   assolvimento   degli  
obblighi
derivanti
dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a 
7  del  presente
articolo ed
elevano, in caso di violazione, apposito processo verbale
di  constatazione 
che   trasmettono   alla  
direzione   provinciale
dell'Agenzia
delle entrate competente per territorio, in relazione al
luogo della
commissione della violazione,  per  l'accertamento  delle
stesse.
Per  l'accertamento,  la 
riscossione  e  il 
contenzioso  si
applicano le
disposizioni in materia  di  imposte 
sui  redditi;  per
l'irrogazione
delle sanzioni si applicano le disposizioni di 
cui  al
decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, esclusa la  definizione
ivi
prevista. Le violazioni possono essere 
definite  entro  sessanta
giorni  dalla 
elevazione  del  processo 
verbale  di   constatazione
mediante il
pagamento dell'imposta e della sanzione minima ridotta al
cinquanta
per cento. Le controversie concernenti l'imposta di cui  al
comma 2 sono
devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie
ai sensi del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 
 10. Per l'omesso, ritardato o parziale  versamento 
dell'imposta  si
applica una
sanzione amministrativa tributaria dal 
200  al  300 
per
cento
dell'importo non versato, oltre all'importo della tassa dovuta. 
 11. E' istituita l'imposta erariale sugli
aeromobili privati, di cui
all'articolo
744 del  codice  della 
navigazione,  immatricolati  nel
registro
aeronautico nazionale, nelle seguenti misure annuali: 
     a) velivoli con peso massimo al decollo: 
       1) fino a 1.000 kg., euro 1,50 al kg; 
       2) fino a 2.000 kg., euro 2,45 al kg; 
       3) fino a 4.000 kg., euro 4,25 al kg; 
       4)
fino a 6.000 kg., euro 5,75 al kg; 
       5) fino a 8.000 kg., euro 6,65 al kg; 
       6) fino a 10.000 kg., euro 7,10 al kg; 
       7) oltre 10.000 kg., euro 7,55 al kg; 
     b) elicotteri: l'imposta dovuta e'  pari 
al  doppio  di 
quella
stabilita
per i velivoli di corrispondente peso; 
     c) alianti, motoalianti, autogiri e
aerostati, euro 450,00. 
 12. L'imposta e' dovuta da chi risulta dai
pubblici registri  essere
proprietario,  usufruttuario,  acquirente 
con  patto  di  
riservato
dominio,  ovvero 
utilizzatore  a  titolo 
di  locazione  finanziaria
dell'aeromobile,  ed 
e'  corrisposta  all'atto 
della  richiesta  di
rilascio  o 
di  rinnovo   del  
certificato   di   revisione  
della
aeronavigabilita'
in relazione all'intero periodo  di  validita' 
del
certificato
stesso. Nel caso in cui il 
certificato  abbia  validita'
inferiore  ad 
un  anno  l'imposta 
e'  dovuta  nella 
misura  di  un
dodicesimo
degli importi di cui al  comma  11 
per  ciascun  mese 
di
validita'. 
 13. 
Per  gli  aeromobili 
con  certificato   di  
revisione   della
aeronavigabilita'
in corso di  validita'  alla 
data  di  entrata 
in
vigore del
presente  decreto  l'imposta 
e'  versata,  entro 
novanta
giorni da
tale data, in misura pari a  un  dodicesimo 
degli  importi
stabiliti
nel comma 11 per ciascun  mese  da 
quello  in  corso 
alla
predetta
data sino al mese in cui scade  la  validita' 
del  predetto
certificato.
Entro lo stesso termine  deve  essere 
pagata  l'imposta
relativa
agli aeromobili per i quali il rilascio 
o  il  rinnovo 
del
certificato
di revisione della aeronavigabilita' avviene nel  periodo
compreso fra
la data di entrata in vigore del presente decreto ed  il
31 gennaio
2012. 
 14. Sono esenti dall'imposta di cui al comma
11  gli 
aeromobili  di
Stato e
quelli ad essi equiparati; gli aeromobili di proprieta' o  in
esercenza
dei licenziatari dei servizi  di  linea 
e  non  di 
linea,
nonche' del
lavoro aereo, di cui al codice della 
navigazione,  parte
seconda,
libro I, titolo VI, capi I, II  e  III; 
gli  aeromobili  di
proprieta' o
in esercenza delle Organizzazioni Registrate (OR), delle
scuole di
addestramento FTO  (Flight  Training 
Organisation)  e  dei
Centri di
Addestramento per  le  Abilitazioni 
(TRTO  -  Type 
Rating
Training
Organisation); gli aeromobili di proprieta' o 
in  esercenza
dell'Aero
Club d'Italia, degli Aero Club locali 
e  dell'Associazione
nazionale
paracadutisti d'Italia; gli aeromobili immatricolati a nome
dei
costruttori e in attesa di vendita; gli aeromobili esclusivamente
destinati
all'elisoccorso o all'aviosoccorso. 
 15. L'imposta di cui  al 
comma  11  e' 
versata  secondo  modalita'
stabilite
con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle  entrate
da emanarsi
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto. 
http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.flagTipoArticolo=1&art.codiceRedazionale=011G0256&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo=1&art.idArticolo=1&atto.tipoProvvedimento=LEGGE&art.dataPubblicazioneGazzetta=2011-12-27&art.versione=1&art.idSottoArticolo1=10#art
LEGGE 22 dicembre 2011, n. 214
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici. (11G0256) (GU n.300 del 27-12-2011 - Suppl. Ordinario
n. 276 )
All'articolo 16: 
      dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
      «5-bis. La tassa di cui al comma 2 non e' dovuta per le  unita'
nuove con targa di prova, nella disponibilita' a qualsiasi titolo del
cantiere costruttore, manutentore  o  del  distributore,  ovvero  per
quelle usate  ritirate  dai  medesimi  cantieri  o  distributori  con
mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell'atto»; 
      al comma 9, primo periodo, le parole: «commi da  2  a  7»  sono
sostituite dalle seguenti: «commi da 2  a  8»  e  le  parole:  «delle
stesse» sono sostituite dalle seguenti: «della stessa»; 
      al comma 10, dopo le parole: «dell'imposta»  sono  inserite  le
seguenti: «di cui al comma 2»; 
      dopo il comma 14 e' inserito il seguente: «14-bis. L'imposta di
cui al comma 11 e' applicata anche agli aeromobili non  immatricolati
nel registro  aeronautico  nazionale  la  cui  sosta  nel  territorio
italiano si protrae oltre quarantotto ore»; 
      dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti: 
      «15-bis.  In  caso  di   omesso   o   insufficiente   pagamento
dell'imposta di cui al comma 11  si  applicano  le  disposizioni  del
decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471,  e  del   decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 
      15-ter. L'addizionale di cui al comma 1 e' ridotta dopo cinque,
dieci  e  quindici  anni  dalla  data  di  costruzione  del  veicolo,
rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento e non e' piu'  dovuta
decorsi venti anni dalla data di costruzione.  La  tassa  di  cui  ai
commi 2 e 3 e' ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla  data
di costruzione dell'unita' da diporto, rispettivamente, del  15,  del
30 e del 45 per cento. I predetti periodi decorrono  dal  1º  gennaio
dell'anno  successivo  a  quello  di  costruzione.  Con  decreto  del
direttore generale  dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
Stato e' rideterminata l'aliquota di accisa del tabacco  da  fumo  in
misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere derivante
dal presente comma». 
  http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm10/Emendamenti%20al%20decreto-legge%20liberalizzazioni/Bozza%20fascicolo%20emendamenti%20approvati%20in%20Commissione.pdf
Atto Senato
n. 3110
XVI Legislatura
29/02/2012
DDL N. 3110 - DECRETO-LEGGE LIBERALIZZAZIONI
EMENDAMENTI APPROVATI IN 10ª COMMISSIONE
60.0.1 (testo 3)
Grillo, Cutrufo, Armato, Pinotti, Marco Filippi, Musso
Dopo l’articolo 60, inserire il seguente:
«Art. 60-bis.
(Misure a tutela della filiera della nautica da diporto)
        1. All’articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
        ’’2. Dal 1º maggio di ogni anno le unità da diporto sono soggette al pagamento di una tassa 
annuale nelle misure di seguito indicate:
            a) euro 800 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;
            b) euro 1.160 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;
            c) euro 1. 740 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;
            d) euro 2.600 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri;
            e) euro 4.400 per le unità con scafo di lunghezza da 20,01 a 24 metri;
            f) euro 7.800 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;
            g) euro 12.500 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;
            h) euro 16.000 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;
            i) euro 21.500 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;
            l) euro 25.000 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri’’;
            b) al comma 3, dopo le parole: ’’con motore ausiliario’’ sono inserite le seguenti: ’’il cui 
rapporto fra superficie velica e potenza del motore espresso in Kw non sia inferiore a 0.5’’;
            c) al comma 4, le parole: ’’, nonchè alle unità di cui al comma 2 che si trovino in un’area di 
rimessaggio e per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio’’ sono soppresse;
            d) al comma 5-bis, dopo le parole ’’dell’atto’’ sono inserite le seguenti: ’’, ovvero per le 
unità che siano rinvenienti da  contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza 
dell'utilizzatore. Allo scopo di sviluppare la nautica da diporto, la tassa non si applica alle unità di 
cui ai commi 2 e 3 per il primo anno dalla prima immatricolazione’’;
            e) al comma 7, al primo periodo, la parola: ’’finanziaria’’ è sostituita dalle seguenti: ’’anche 
finanziaria, per la durata della stessa, residenti nel territorio dello Stato, nonché le stabili 
organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, che posseggano, o ai quali sia attribuibile il 
possesso di unità da diporto. La tassa non si applica ai soggetti non residenti e non aventi stabili 
organizzazioni in Italia che posseggano unità da diporto, sempre che il loro possesso non sia 72
attribuibile a soggetti residenti in Italia, nonché alle unità bene strumentale di aziende di locazione e 
noleggio.’’;
            f) il comma 8 è soppresso;
            g) al comma 9, le parole: ’’da 2 a 8’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’da 2 a 7’’».
