Facciamo un poco di chiarezza, ecco qui tutto lo storico della legge dalla prima versione fino all'emendamento approvato dalla commissione industria del senato e che sarà valutato alle camere nei prossimi giorni. dunque ancora non definitivo ma molto probabile che la tassa non sarà più di stazionamento ma di possesso quindi una tassa annuale che dovranno versare tutti i proprietari di imbarcazioni e navi da diporto sopra i 10 m residenti in Italia qualsiasi bandiera batta l'imbarcazione e anche se staziona fuori dalle acque nazionali.
Resta lo sconto vetustà e per le unità a vela.
DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n.
201
Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei
conti pubblici. (11G0247) (GU
n.284 del 6-12-2011 - Suppl. Ordinario n. 251 )
Art. 16
Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei
1. Al comma
21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98,
convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011,
n.
111, dopo il
primo periodo e'
inserito il seguente:
"A partire
dall'anno
2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica di
cui al primo
periodo e' fissata in euro 20 per
ogni chilowatt di
potenza del
veicolo superiore a centottantacinque chilowatt.".
2. Dal 1° maggio 2012 le unita' da diporto che
stazionino in porti
marittimi
nazionali, navighino o siano ancorate in
acque pubbliche,
anche se in
concessione a privati, sono soggette al
pagamento della
tassa
annuale di stazionamento, calcolata per ogni giorno, o frazione
di esso,
nelle misure di seguito indicate:
a) euro 5 per le unita' con scafo di
lunghezza da 10,01 metri a
12 metri;
b) euro 8 per le unita' con scafo di
lunghezza da 12,01 metri a
14 metri;
c) euro 10 per le unita' con scafo di
lunghezza da 14,01 a 17
metri;
d) euro 30 per le unita' con scafo di
lunghezza da 17,01 a 24
metri;
e) euro 90 per le unita' con scafo di
lunghezza da 24,01 a 34
metri;
f) euro 207 per le unita' con scafo di
lunghezza da 34,01 a 44
metri;
g) euro 372 per le unita' con scafo di
lunghezza da 44,01 a 54
metri;
h) euro 521 per le unita' con scafo di
lunghezza da 54,01 a 64
metri;
i) euro 703 per le unita' con scafo di
lunghezza superiore a 64
metri.
3. La tassa e' ridotta alla
meta' per le
unita' con scafo
di
lunghezza
fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai
proprietari
residenti,
come propri ordinari mezzi di
locomozione, nei comuni
ubicati
nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, nonche' per le
unita' di
cui al comma 2 a vela con motore ausiliario.
4. La tassa non si applica alle unita' di
proprieta' o in uso allo
Stato e ad
altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio,
ai battelli
di servizio, purche'
questi rechino l'indicazione
dell'unita'
da diporto al cui servizio
sono posti, nonche'
alle
unita' di
cui al comma 2 che si trovino in un'area di
rimessaggio e
per i giorni
di effettiva permanenza in rimessaggio.
5. Sono esenti dalla tassa di cui al comma 2
le unita' da
diporto
possedute ed
utilizzate da enti
ed associazioni di
volontariato
esclusivamente
ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso.
6. Ai fini dell'applicazione delle
disposizioni di cui ai commi 2 e
3 la
lunghezza e' misurata secondo le
norme armonizzate EN/ISO/DIS
8666 per la
misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto.
7. Sono tenuti al pagamento
della tassa di
cui al comma
2 i
proprietari,
gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di
riservato
dominio o
gli utilizzatori a titolo di locazione
finanziaria. Con
provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite
le modalita'
ed i termini di pagamento della tassa, di
comunicazione
dei dati
identificativi dell'unita' da diporto e
delle informazioni
necessarie
all'attivita' di controllo. I
pagamenti sono eseguiti
anche con
moneta elettronica senza oneri a carico del bilancio dello
Stato. Il
gettito della tassa di cui al comma 2 affluisce all'entrata
del bilancio
dello Stato.
8. La ricevuta di pagamento, anche
elettronica, della tassa di cui
al comma
2 e' esibita
dal comandante dell'unita'
da diporto
all'Agenzia
delle dogane ovvero all'impianto
di distribuzione di
carburante,
per l'annotazione nei registri di carico-scarico ed i
controlli a
posteriori, al fine di
ottenere l'uso agevolato
del
carburante
per lo stazionamento o la navigazione.
9. Le Capitanerie di porto, le forze
preposte alla tutela
della
sicurezza e
alla vigilanza in mare, nonche' le altre
forze preposte
alla
pubblica sicurezza o gli altri organi di polizia giudiziaria
e
tributaria vigilano
sul corretto assolvimento degli
obblighi
derivanti
dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a
7 del presente
articolo ed
elevano, in caso di violazione, apposito processo verbale
di constatazione
che trasmettono alla
direzione provinciale
dell'Agenzia
delle entrate competente per territorio, in relazione al
luogo della
commissione della violazione, per l'accertamento delle
stesse.
Per l'accertamento, la
riscossione e il
contenzioso si
applicano le
disposizioni in materia di imposte
sui redditi; per
l'irrogazione
delle sanzioni si applicano le disposizioni di
cui al
decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, esclusa la definizione
ivi
prevista. Le violazioni possono essere
definite entro sessanta
giorni dalla
elevazione del processo
verbale di constatazione
mediante il
pagamento dell'imposta e della sanzione minima ridotta al
cinquanta
per cento. Le controversie concernenti l'imposta di cui al
comma 2 sono
devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie
ai sensi del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
10. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento
dell'imposta si
applica una
sanzione amministrativa tributaria dal
200 al 300
per
cento
dell'importo non versato, oltre all'importo della tassa dovuta.
11. E' istituita l'imposta erariale sugli
aeromobili privati, di cui
all'articolo
744 del codice della
navigazione, immatricolati nel
registro
aeronautico nazionale, nelle seguenti misure annuali:
a) velivoli con peso massimo al decollo:
1) fino a 1.000 kg., euro 1,50 al kg;
2) fino a 2.000 kg., euro 2,45 al kg;
3) fino a 4.000 kg., euro 4,25 al kg;
4)
fino a 6.000 kg., euro 5,75 al kg;
5) fino a 8.000 kg., euro 6,65 al kg;
6) fino a 10.000 kg., euro 7,10 al kg;
7) oltre 10.000 kg., euro 7,55 al kg;
b) elicotteri: l'imposta dovuta e' pari
al doppio di
quella
stabilita
per i velivoli di corrispondente peso;
c) alianti, motoalianti, autogiri e
aerostati, euro 450,00.
12. L'imposta e' dovuta da chi risulta dai
pubblici registri essere
proprietario, usufruttuario, acquirente
con patto di
riservato
dominio, ovvero
utilizzatore a titolo
di locazione finanziaria
dell'aeromobile, ed
e' corrisposta all'atto
della richiesta di
rilascio o
di rinnovo del
certificato di revisione
della
aeronavigabilita'
in relazione all'intero periodo di validita'
del
certificato
stesso. Nel caso in cui il
certificato abbia validita'
inferiore ad
un anno l'imposta
e' dovuta nella
misura di un
dodicesimo
degli importi di cui al comma 11
per ciascun mese
di
validita'.
13.
Per gli aeromobili
con certificato di
revisione della
aeronavigabilita'
in corso di validita' alla
data di entrata
in
vigore del
presente decreto l'imposta
e' versata, entro
novanta
giorni da
tale data, in misura pari a un dodicesimo
degli importi
stabiliti
nel comma 11 per ciascun mese da
quello in corso
alla
predetta
data sino al mese in cui scade la validita'
del predetto
certificato.
Entro lo stesso termine deve essere
pagata l'imposta
relativa
agli aeromobili per i quali il rilascio
o il rinnovo
del
certificato
di revisione della aeronavigabilita' avviene nel periodo
compreso fra
la data di entrata in vigore del presente decreto ed il
31 gennaio
2012.
14. Sono esenti dall'imposta di cui al comma
11 gli
aeromobili di
Stato e
quelli ad essi equiparati; gli aeromobili di proprieta' o in
esercenza
dei licenziatari dei servizi di linea
e non di
linea,
nonche' del
lavoro aereo, di cui al codice della
navigazione, parte
seconda,
libro I, titolo VI, capi I, II e III;
gli aeromobili di
proprieta' o
in esercenza delle Organizzazioni Registrate (OR), delle
scuole di
addestramento FTO (Flight Training
Organisation) e dei
Centri di
Addestramento per le Abilitazioni
(TRTO - Type
Rating
Training
Organisation); gli aeromobili di proprieta' o
in esercenza
dell'Aero
Club d'Italia, degli Aero Club locali
e dell'Associazione
nazionale
paracadutisti d'Italia; gli aeromobili immatricolati a nome
dei
costruttori e in attesa di vendita; gli aeromobili esclusivamente
destinati
all'elisoccorso o all'aviosoccorso.
15. L'imposta di cui al
comma 11 e'
versata secondo modalita'
stabilite
con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate
da emanarsi
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto.
http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.flagTipoArticolo=1&art.codiceRedazionale=011G0256&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo=1&art.idArticolo=1&atto.tipoProvvedimento=LEGGE&art.dataPubblicazioneGazzetta=2011-12-27&art.versione=1&art.idSottoArticolo1=10#art
LEGGE 22 dicembre 2011, n. 214
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici. (11G0256) (GU n.300 del 27-12-2011 - Suppl. Ordinario
n. 276 )
All'articolo 16:
dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. La tassa di cui al comma 2 non e' dovuta per le unita'
nuove con targa di prova, nella disponibilita' a qualsiasi titolo del
cantiere costruttore, manutentore o del distributore, ovvero per
quelle usate ritirate dai medesimi cantieri o distributori con
mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell'atto»;
al comma 9, primo periodo, le parole: «commi da 2 a 7» sono
sostituite dalle seguenti: «commi da 2 a 8» e le parole: «delle
stesse» sono sostituite dalle seguenti: «della stessa»;
al comma 10, dopo le parole: «dell'imposta» sono inserite le
seguenti: «di cui al comma 2»;
dopo il comma 14 e' inserito il seguente: «14-bis. L'imposta di
cui al comma 11 e' applicata anche agli aeromobili non immatricolati
nel registro aeronautico nazionale la cui sosta nel territorio
italiano si protrae oltre quarantotto ore»;
dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:
«15-bis. In caso di omesso o insufficiente pagamento
dell'imposta di cui al comma 11 si applicano le disposizioni del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
15-ter. L'addizionale di cui al comma 1 e' ridotta dopo cinque,
dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo,
rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento e non e' piu' dovuta
decorsi venti anni dalla data di costruzione. La tassa di cui ai
commi 2 e 3 e' ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data
di costruzione dell'unita' da diporto, rispettivamente, del 15, del
30 e del 45 per cento. I predetti periodi decorrono dal 1º gennaio
dell'anno successivo a quello di costruzione. Con decreto del
direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato e' rideterminata l'aliquota di accisa del tabacco da fumo in
misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere derivante
dal presente comma».
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm10/Emendamenti%20al%20decreto-legge%20liberalizzazioni/Bozza%20fascicolo%20emendamenti%20approvati%20in%20Commissione.pdf
Atto Senato
n. 3110
XVI Legislatura
29/02/2012
DDL N. 3110 - DECRETO-LEGGE LIBERALIZZAZIONI
EMENDAMENTI APPROVATI IN 10ª COMMISSIONE
60.0.1 (testo 3)
Grillo, Cutrufo, Armato, Pinotti, Marco Filippi, Musso
Dopo l’articolo 60, inserire il seguente:
«Art. 60-bis.
(Misure a tutela della filiera della nautica da diporto)
1. All’articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
’’2. Dal 1º maggio di ogni anno le unità da diporto sono soggette al pagamento di una tassa
annuale nelle misure di seguito indicate:
a) euro 800 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;
b) euro 1.160 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;
c) euro 1. 740 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;
d) euro 2.600 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri;
e) euro 4.400 per le unità con scafo di lunghezza da 20,01 a 24 metri;
f) euro 7.800 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;
g) euro 12.500 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;
h) euro 16.000 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;
i) euro 21.500 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;
l) euro 25.000 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri’’;
b) al comma 3, dopo le parole: ’’con motore ausiliario’’ sono inserite le seguenti: ’’il cui
rapporto fra superficie velica e potenza del motore espresso in Kw non sia inferiore a 0.5’’;
c) al comma 4, le parole: ’’, nonchè alle unità di cui al comma 2 che si trovino in un’area di
rimessaggio e per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio’’ sono soppresse;
d) al comma 5-bis, dopo le parole ’’dell’atto’’ sono inserite le seguenti: ’’, ovvero per le
unità che siano rinvenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza
dell'utilizzatore. Allo scopo di sviluppare la nautica da diporto, la tassa non si applica alle unità di
cui ai commi 2 e 3 per il primo anno dalla prima immatricolazione’’;
e) al comma 7, al primo periodo, la parola: ’’finanziaria’’ è sostituita dalle seguenti: ’’anche
finanziaria, per la durata della stessa, residenti nel territorio dello Stato, nonché le stabili
organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, che posseggano, o ai quali sia attribuibile il
possesso di unità da diporto. La tassa non si applica ai soggetti non residenti e non aventi stabili
organizzazioni in Italia che posseggano unità da diporto, sempre che il loro possesso non sia 72
attribuibile a soggetti residenti in Italia, nonché alle unità bene strumentale di aziende di locazione e
noleggio.’’;
f) il comma 8 è soppresso;
g) al comma 9, le parole: ’’da 2 a 8’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’da 2 a 7’’».