la legge recita al comma 6Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 la lunghezza è misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto.
La legge mi pare parli chiaro, ciò nonostante si è scatenato il solito putiferio all'italiana: a primavera il RINA non sapeva quali criteri adottare per la misurazione (almeno questo era il loro alibi), alcune capitanerie non accettavano perizie con la nuova misura della barca fatte da altri organismi certificatori. Alla luce degli ultimi fatti di cui sono venuta a conoscenza e che spiegherò sotto, mi pare sia chiaro che il RINA e alcune capitanerie abbiano volutamente cercato di ostacolare quei diportisti che volevano solamente usufruire di un loro diritto, quello di misurare la propria barca non marcata CE secondo la norma citata dalla legge.
Per l'appunto mi accingevo a organizzare la famosa visita per la rimisurazione di Paperoga ma vengo informata dall' agente del RINA da me contattato che la direzione generale di Genova, basandosi sulla recente circolare ministeriale, ha ordinato di sospendere le attività relative alla certificazione della lunghezza delle unità da diporto.
A questo punto, incredula, contatto un secondo agente del RINA che non solo conferma i fatti ma aggiunge che anche gli altri enti certificatori avrebbero recepito tale circolare e deciso di conseguenza di sospendere loro stessi le attività di misurazione.
La circolare è questa:
Circolare Ministeriale sulla lunghezza
OGGETTO: Individuazione di parametri tecnici per imbarcazioni e navi da diporto ai fini della determinazione della tassa prevista dall’art. 16 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201 e successive modificazioni
Com’è noto, nell’art. 16 del Decreto Legge 06.12.2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e come da ultimo modificato dall’art. 60 bis della Legge 24.03.2012, n.27, vengono stabilite nuove disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei.
Al riguardo e per quanto di competenza, si reputa quindi opportuno fornire alcuni chiarimenti ed istruzioni operative sulla materia al fine di agevolare gli organi preposti all’attività di controllo alle unità da diporto sul corretto assolvimento dei tributo in esame.
In particolare, il comma 2 della norma succitata stabilisce il pagamento di una tassa annuale per le unità da diporto di lunghezza superiore ai dieci metri, calcolata in relazione alla lunghezza dello scafo.
È prevista inoltre, al successivo comma 3, una riduzione della tassa di stazionamento per le “unita a vela con motore ausiliario il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore espresso in kW non sia inferiore a 0,5”.
Da ultimo, il comma 6 del medesimo articolo stabilisce che ai fini delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3la lunghezza è misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto.
Occorre innanzi tutto rilevare che la norma armonizzate EN/ISO/DIS 8666 richiamata dal disposto legislativo viene utilizzata, in base a quanto da essa stessa stabilito, per la misurazione delle unità da diporto fino a 24 metri di lunghezza rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva 94/25/CE, così come emendata dalla Direttiva 2003/44/CE. Si evidenzia peraltro che, ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 171/2005 (Codice della Nautica da Diporto), la stessa norma si utilizza per la misurazione delle unità superiori ai 24 metri (navi da diporto).
Si evidenzia inoltre che nell’ambito della richiamata norma armonizzate ISO 8666, vengono individuate diverse tipologie di lunghezza (LMAX, LH e LWL), mentre il disposto normativo di cui al comma 6 della L. 214/11 non fornisce nessuna indicazione riguardo la tipologia di lunghezza da prendere a riferimento ai fini dei calcolo della tassa.
In relazione a quanto sopra esposto, si precisa che per le unità marcate CE, ai fini dell’iscrizione nei registri, si utilizza la tipologia di lunghezza individuata come LH dalla norma ISO 8666, in quanto include tutte le parti strutturali ed integrali dell’unità ed è questa misura che generalmente viene riportata sui documenti di bordo.
Per le unità non marcate CE e per le navi da diporto, la lunghezza di riferimento, riportata anche nei documenti di bordo, è invece la Lunghezza fuori tutto (Lft), come di seguito definita. “La lunghezza fuori tutto è la distanza, misurata in linea retta, tra il punto esterno anteriore della prora e il punto esterno della poppa, escluse tutte le appendici non costituenti parti strutturali dello scafo, come delfiniere, il bompresso, le piattaforme poppiere, le falchette e similari.”
Per effetto di quanto sopra esposto si ritiene che si possa operare la seguente distinzione:
- Unita con lunghezza minore o pari a 24 metri munite di marcatura CE
Si precisa che la lunghezza dello scafo cui viene fatto riferimento all’interno del comma 2 della citata Legge, deve essere riferita alla lunghezza dello scafo LH di cui al punto 5.2.2 della norma UNI EN ISO 8666.
Tale lunghezza è riportata nella dichiarazione di conformità e nella licenza di navigazione e ad essa dovrà essere fatto riferimento per il calcolo della tassa.
- Unità con lunghezza minore o pari a 24 metri non marcate CE ed unità con lunghezza superiore a 24 metri
Per le unità non marcate CE, siano esse imbarcazioni che navi da diporto, al fine di una immediata applicabilità delle nuove disposizioni normative e anche ai fini di una semplificazione in materia di accertamento del pagamento del tributo da parte degli organi preposti ai controllo, appare necessario fare riferimento ai dati riportati sui documenti di bordo già esistenti. In tal senso, deve essere presa a riferimento, per il calcolo della tassa, la lunghezza f.t. (fuori tutto).
Si evidenzia che, con riferimento a tutte le unità, eventuali modificazioni delle lunghezza richieste dal proprietario potranno trovare accoglimento solo in presenza di reali modifiche strutturli, dimostrate da adeguata documentazione tecnica, secondo le procedure attuate dagli organismi tecnici per le valutazioni successive alla costruzione (c.d. PCA - post construction assessment) di cui all’art. 9, comma 1, del codice della nautica e previo rinnovo della licenza di navigazione come previsto dall’art. 24 sempre del citato codice.
Per quanto riguarda infine l’applicazione della riduzione della tassazione di cui al comma 3 dell’art. 16,con le ultime modificazioni è stato chiarito che essa a prescindere dalla tipologia di classificazione (vela con m.a. o motoveliero) dovrà applicarsi a tutte le unità da diporto il cui rapporto tra la superficie velica in metri quadrati di tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente in navigazione su idonee attrezzature fisse, compresi l’eventuale fiocco genoa e le vele di strallo, escluso lo spinnaker, e la potenza del motore espressa in kW non sia inferiore a 0,5 (qualora la potenza del motore sia espressa in CV la conversione in kW si ottiene dividendo il valore per 1,36 – es. 40,8 CV : 1,36 = 30 kW).
Nel caso in cui il dato di cui sopra non risulti dai documenti di bordo (licenza di navigazione o certificato di classe) o non sia presente nella dichiarazione di conformità, lo stesso dovrà essere certificato da un Organismo tecnico notificato ai sensi dell’art. 10 del Codice della Nautica da Diporto, per le imbarcazioni da diporto munite di marcatura CE, ovvero autorizzato ai sensi del D.M. 314/1998 per le imbarcazioni non munite di marcatura CE e per le navi da diporto.
A me sembra una supercazzola!!!
Mi sento presa in giro come cittadina e mi convinco dell'incapacità dei legislatori e della mafiosità degli enti italiani.
Che io non abbia il diritto di richiedere una misurazione del mio scafo secondo la normativa CE citata nella legge mi pare quanto meno assurdo. Se io volessi spendere 500 o 600 euro per farmi dire che lo scafo è secondo quei parametri di misurazione lungo esattamente come riportato sulla licenza di navigazione in base ai parametri di misurazione del 1975?
Il fatto è che non sarebbe così e temo che loro lo sappiano bene e temendo che parecchie barche risulterebbero inferiori alla lunghezza sulla quale hanno fatto i loro calcoli di incasso, tra l'altro profondamente sbagliati e dall'esito fallimentare...ora se ne escono con la supercazzola!!!
Nella parte evidenziata in verde è chiaro che la lunghezza fuori tutto riportata nella licenza delle barche non marcate CE non risponde agli stessi parametri previsti dalla legge.
Ora mi chiedo può una circolare avere valore superiore a una legge??? A casa mia "Ubi major minor cessat" e siccome c'è internet è stato facile trovare anche qualche riferimento rispetto alla natura e valore delle circolari amminstrative.
Quindi mi chiedo perchè tutti gli enti (che dovrebbero essere privati) preposti a fare su richiesta tali verifiche si rifiutino di effettuarle sulla base di una semplice circolare palesemente in contraddizione con la legge. Sono controllate da chi? Di chi hanno paura?
Chiedo agli amici blogger di diffondere la notizia e spero che si riuscirà in qualche modo a sbloccare la situazione e farla tornare nella legalità.
Nella parte evidenziata in blu leggiamo un altro sopruso. Si afferma che le barche non marcate CE devono prendere il dato della LFT scritta nella licenza di navigazione e che se fanno richiesta di misurazione devono aver apportato modifiche allo scafo e quindi fare l'intera omologazione CE (dunque impianti e il resto dovrebbero rispondere alla normativa CE con spese folli ovviamente)
Questa affermazione è in netto contrasto con la legge e certamente facendo ricorso al TAR avrei la meglio... ma ho voglia di affrontare questa odissea? e così in Italia i soprusi, gli abusi e le ingiustizie hanno sempre la meglio.
Potrei sostenere di non voler modificare la LFT, come di fatto mi pareva ovvio che dovesse essere, ma di aggiungere il dato della LH secondo la normativa CE citata nella legge. Ma hanno stabilito che per la mia barca la legge non è valida...
Nella parte evidenziata in blu leggiamo un altro sopruso. Si afferma che le barche non marcate CE devono prendere il dato della LFT scritta nella licenza di navigazione e che se fanno richiesta di misurazione devono aver apportato modifiche allo scafo e quindi fare l'intera omologazione CE (dunque impianti e il resto dovrebbero rispondere alla normativa CE con spese folli ovviamente)
Questa affermazione è in netto contrasto con la legge e certamente facendo ricorso al TAR avrei la meglio... ma ho voglia di affrontare questa odissea? e così in Italia i soprusi, gli abusi e le ingiustizie hanno sempre la meglio.
Potrei sostenere di non voler modificare la LFT, come di fatto mi pareva ovvio che dovesse essere, ma di aggiungere il dato della LH secondo la normativa CE citata nella legge. Ma hanno stabilito che per la mia barca la legge non è valida...