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giovedì 27 settembre 2012

...la lunghezza è misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666...

L'articolo 16 del decreto salva Italia del governo Monti, per quanto riguarda la misurazione della lunghezza delle unità da diporto ai fini della determinazione della quota da versare fa espresso riferimento alla norma europea EN/ISO/DIS 8666 la quale esprime chiaramente i parametri di definizione della lunghezza dello scafo e traccia anche gli schemi grafici necessari alla comprensione univoca. La norma si può riassumere come segue: tutto ciò che è strutturale fa parte della lunghezza dello scafo, ciò che è smontabile o aggiunto con bullonature (appendici, piattaforme, ecc..) non va considerato. (fonte il sole 24ore)
la legge recita al comma 6Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 la lunghezza è misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto.

La legge mi pare parli chiaro, ciò nonostante si è scatenato il solito putiferio all'italiana: a primavera il RINA non sapeva quali criteri adottare per la misurazione (almeno questo era il loro alibi), alcune capitanerie non accettavano perizie con la nuova misura della barca fatte da altri organismi certificatori. Alla luce degli ultimi fatti di cui sono venuta a conoscenza e che spiegherò sotto, mi pare sia chiaro che il RINA e alcune capitanerie abbiano volutamente cercato di ostacolare quei diportisti che volevano solamente usufruire di un loro diritto, quello di misurare la propria barca non marcata CE secondo la norma citata dalla legge. 
Per l'appunto mi accingevo a organizzare la famosa visita per la rimisurazione di Paperoga ma vengo informata dall' agente del RINA da me contattato che la direzione generale di Genova, basandosi sulla recente circolare ministeriale, ha ordinato di sospendere le attività relative alla certificazione della lunghezza delle unità da diporto. 
A questo punto, incredula, contatto un secondo agente del RINA che non solo conferma i fatti ma aggiunge che anche gli altri enti certificatori avrebbero recepito tale circolare e deciso di conseguenza di sospendere loro stessi le attività di misurazione.
La circolare è questa:

Circolare Ministeriale sulla lunghezza


OGGETTO: Individuazione di parametri tecnici per imbarcazioni e navi da diporto ai fini della determinazione della tassa prevista dall’art. 16 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201 e successive modificazioni
Com’è noto, nell’art. 16 del Decreto Legge 06.12.2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e come da ultimo modificato dall’art. 60 bis della Legge 24.03.2012, n.27, vengono stabilite nuove disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei.
Al riguardo e per quanto di competenza, si reputa quindi opportuno fornire alcuni chiarimenti ed istruzioni operative sulla materia al fine di agevolare gli organi preposti all’attività di controllo alle unità da diporto sul corretto assolvimento dei tributo in esame.
In particolare, il comma 2 della norma succitata stabilisce il pagamento di una tassa annuale per le unità da diporto di lunghezza superiore ai dieci metri, calcolata in relazione alla lunghezza dello scafo.
È prevista inoltre, al successivo comma 3, una riduzione della tassa di stazionamento per le “unita a vela con motore ausiliario il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore espresso in kW non sia inferiore a 0,5”.
Da ultimo, il comma 6 del medesimo articolo stabilisce che ai fini delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3la lunghezza è misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto.
Occorre innanzi tutto rilevare che la norma armonizzate EN/ISO/DIS 8666 richiamata dal disposto legislativo viene utilizzata, in base a quanto da essa stessa stabilito, per la misurazione delle unità da diporto fino a 24 metri di lunghezza rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva 94/25/CE, così come emendata dalla Direttiva 2003/44/CE. Si evidenzia peraltro che, ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 171/2005 (Codice della Nautica da Diporto), la stessa norma si utilizza per la misurazione delle unità superiori ai 24 metri (navi da diporto).
Si evidenzia inoltre che nell’ambito della richiamata norma armonizzate ISO 8666, vengono individuate diverse tipologie di lunghezza (LMAX, LH e LWL), mentre il disposto normativo di cui al comma 6 della L. 214/11 non fornisce nessuna indicazione riguardo la tipologia di lunghezza da prendere a riferimento ai fini dei calcolo della tassa.
In relazione a quanto sopra esposto, si precisa che per le unità marcate CE, ai fini dell’iscrizione nei registri, si utilizza la tipologia di lunghezza individuata come LH dalla norma ISO 8666, in quanto include tutte le parti strutturali ed integrali dell’unità ed è questa misura che generalmente viene riportata sui documenti di bordo.
Per le unità non marcate CE e per le navi da diporto, la lunghezza di riferimento, riportata anche nei documenti di bordo, è invece la Lunghezza fuori tutto (Lft), come di seguito definita. “La lunghezza fuori tutto è la distanza, misurata in linea retta, tra il punto esterno anteriore della prora e il punto esterno della poppa, escluse tutte le appendici non costituenti parti strutturali dello scafo, come delfiniere, il bompresso, le piattaforme poppiere, le falchette e similari.”
Per effetto di quanto sopra esposto si ritiene che si possa operare la seguente distinzione:
  • Unita con lunghezza minore o pari a 24 metri munite di marcatura CE
Si precisa che la lunghezza dello scafo cui viene fatto riferimento all’interno del comma 2 della citata Legge, deve essere riferita alla lunghezza dello scafo LH di cui al punto 5.2.2 della norma UNI EN ISO 8666.
Tale lunghezza è riportata nella dichiarazione di conformità e nella licenza di navigazione e ad essa dovrà essere fatto riferimento per il calcolo della tassa.
  • Unità con lunghezza minore o pari a 24 metri non marcate CE ed unità con lunghezza superiore a 24 metri
Per le unità non marcate CE, siano esse imbarcazioni che navi da diporto, al fine di una immediata applicabilità delle nuove disposizioni normative e anche ai fini di una semplificazione in materia di accertamento del pagamento del tributo da parte degli organi preposti ai controllo, appare necessario fare riferimento ai dati riportati sui documenti di bordo già esistenti. In tal senso, deve essere presa a riferimento, per il calcolo della tassa, la lunghezza f.t. (fuori tutto).
Si evidenzia che, con riferimento a tutte le unità, eventuali modificazioni delle lunghezza richieste dal proprietario potranno trovare accoglimento solo in presenza di reali modifiche strutturli, dimostrate da adeguata documentazione tecnica, secondo le procedure attuate dagli organismi tecnici per le valutazioni successive alla costruzione (c.d. PCA - post construction assessment) di cui all’art. 9, comma 1, del codice della nautica e previo rinnovo della licenza di navigazione come previsto dall’art. 24 sempre del citato codice.
Per quanto riguarda infine l’applicazione della riduzione della tassazione di cui al comma 3 dell’art. 16,con le ultime modificazioni è stato chiarito che essa a prescindere dalla tipologia di classificazione (vela con m.a. o motoveliero) dovrà applicarsi a tutte le unità da diporto il cui rapporto tra la superficie velica in metri quadrati di tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente in navigazione su idonee attrezzature fisse, compresi l’eventuale fiocco genoa e le vele di strallo, escluso lo spinnaker, e la potenza del motore espressa in kW non sia inferiore a 0,5 (qualora la potenza del motore sia espressa in CV la conversione in kW si ottiene dividendo il valore per 1,36 – es. 40,8 CV : 1,36 = 30 kW).
Nel caso in cui il dato di cui sopra non risulti dai documenti di bordo (licenza di navigazione o certificato di classe) o non sia presente nella dichiarazione di conformità, lo stesso dovrà essere certificato da un Organismo tecnico notificato ai sensi dell’art. 10 del Codice della Nautica da Diporto, per le imbarcazioni da diporto munite di marcatura CE, ovvero autorizzato ai sensi del D.M. 314/1998 per le imbarcazioni non munite di marcatura CE e per le navi da diporto. 

A me sembra una supercazzola!!!
Mi sento presa in giro come cittadina e mi convinco dell'incapacità dei legislatori e della mafiosità degli enti italiani.
Che io non abbia il diritto di richiedere una misurazione del mio scafo secondo la normativa CE citata nella legge mi pare quanto meno assurdo. Se io volessi spendere 500 o 600 euro per farmi dire che lo scafo è secondo quei parametri di misurazione lungo esattamente come riportato sulla licenza di navigazione in base ai parametri di misurazione del 1975? 
Il fatto è che non sarebbe così e temo che loro lo sappiano bene e temendo che parecchie barche risulterebbero inferiori alla lunghezza sulla quale hanno fatto i loro calcoli di incasso, tra l'altro profondamente sbagliati e dall'esito fallimentare...ora se ne escono con la supercazzola!!!
Nella parte evidenziata in verde è chiaro che la lunghezza fuori tutto riportata nella licenza delle barche non marcate CE non risponde agli stessi parametri previsti dalla legge.
Ora mi chiedo può una circolare avere valore superiore a una legge??? A casa mia "Ubi major minor cessat" e siccome c'è internet è stato facile trovare anche qualche riferimento rispetto alla natura e valore delle circolari amminstrative.
Quindi mi chiedo perchè tutti gli enti (che dovrebbero essere privati) preposti a fare su richiesta tali verifiche si rifiutino di effettuarle sulla base di una semplice circolare palesemente in contraddizione con la legge. Sono controllate da chi? Di chi hanno paura?
Chiedo agli amici blogger di diffondere la notizia e spero che si riuscirà in qualche modo a sbloccare la situazione e farla tornare nella legalità.

Nella parte evidenziata in blu leggiamo un altro sopruso. Si afferma che le barche non marcate CE devono prendere il dato della LFT scritta nella licenza di navigazione e che se fanno richiesta di misurazione devono aver apportato modifiche allo scafo e quindi fare l'intera omologazione CE (dunque impianti e il resto dovrebbero rispondere alla normativa CE con spese folli ovviamente)
Questa affermazione è in netto contrasto con la legge e certamente facendo ricorso al TAR avrei la meglio... ma ho voglia di affrontare questa odissea? e così in Italia i soprusi, gli abusi e le ingiustizie hanno sempre la meglio.
Potrei sostenere di non voler modificare la LFT, come di fatto mi pareva ovvio che dovesse essere, ma di aggiungere il dato della LH secondo la normativa CE citata nella legge. Ma hanno stabilito che per la mia barca la legge non è valida...

mercoledì 29 febbraio 2012

Riepilogo tassa imbarcazioni




Facciamo un poco di chiarezza, ecco qui tutto lo storico della legge dalla prima versione fino all'emendamento approvato dalla commissione industria del senato e che sarà valutato alle camere nei prossimi giorni. dunque ancora non definitivo ma molto probabile che la tassa non sarà più di stazionamento ma di possesso quindi una tassa annuale che dovranno versare tutti i proprietari di imbarcazioni e navi da diporto sopra i 10 m residenti in Italia qualsiasi bandiera batta l'imbarcazione e anche se staziona fuori dalle acque nazionali.
Resta lo sconto vetustà e per le unità a vela.

DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici. (11G0247) (GU n.284 del 6-12-2011 - Suppl. Ordinario n. 251 )
                     Art. 16
Disposizioni per la tassazione di  auto  di  lusso,  imbarcazioni  ed  aerei 
1. Al comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, dopo il primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  "A  partire
dall'anno 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica  di
cui al primo periodo e' fissata in euro  20  per  ogni  chilowatt  di
potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt.".
 2. Dal 1° maggio 2012 le unita' da diporto che stazionino  in  porti
marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in  acque  pubbliche,
anche se in concessione a privati, sono soggette al  pagamento  della
tassa annuale di stazionamento, calcolata per ogni giorno, o frazione
di esso, nelle misure di seguito indicate:
     a) euro 5 per le unita' con scafo di lunghezza da 10,01 metri  a
12 metri;
     b) euro 8 per le unita' con scafo di lunghezza da 12,01 metri  a
14 metri;
     c) euro 10 per le unita' con scafo di lunghezza da  14,01  a  17
metri;
     d) euro 30 per le unita' con scafo di lunghezza da  17,01  a  24
metri;
     e) euro 90 per le unita' con scafo di lunghezza da  24,01  a  34
metri;
     f) euro 207 per le unita' con scafo di lunghezza da 34,01  a  44
metri;
     g) euro 372 per le unita' con scafo di lunghezza da 44,01  a  54
metri;
     h) euro 521 per le unita' con scafo di lunghezza da 54,01  a  64
metri;
     i) euro 703 per le unita' con scafo di lunghezza superiore a  64
metri.
 3. La tassa e' ridotta  alla  meta'  per  le  unita'  con  scafo  di
lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai  proprietari
residenti, come propri ordinari  mezzi  di  locomozione,  nei  comuni
ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, nonche' per  le
unita' di cui al comma 2 a vela con motore ausiliario.
 4. La tassa non si applica alle unita' di proprieta' o in  uso  allo
Stato e ad altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio,
ai  battelli  di  servizio,  purche'  questi  rechino   l'indicazione
dell'unita' da diporto al  cui  servizio  sono  posti,  nonche'  alle
unita' di cui al comma 2 che si trovino in un'area di  rimessaggio  e
per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio.
 5. Sono esenti dalla tassa di cui al comma 2 le  unita'  da  diporto
possedute ed utilizzate  da  enti  ed  associazioni  di  volontariato
esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso.
 6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2  e
3 la lunghezza e' misurata secondo le  norme  armonizzate  EN/ISO/DIS
8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto.
 7. Sono tenuti al  pagamento  della  tassa  di  cui  al  comma  2  i
proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di  riservato
dominio o gli utilizzatori a titolo  di  locazione  finanziaria.  Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite
le modalita' ed i termini di pagamento della tassa, di  comunicazione
dei dati identificativi dell'unita' da diporto e  delle  informazioni
necessarie all'attivita' di  controllo.  I  pagamenti  sono  eseguiti
anche con moneta elettronica senza oneri a carico del bilancio  dello
Stato. Il gettito della tassa di cui al comma 2 affluisce all'entrata
del bilancio dello Stato.
 8. La ricevuta di pagamento, anche elettronica, della tassa  di  cui
al  comma  2  e'  esibita  dal  comandante  dell'unita'  da   diporto
all'Agenzia delle dogane  ovvero  all'impianto  di  distribuzione  di
carburante, per l'annotazione nei registri  di  carico-scarico  ed  i
controlli a posteriori, al  fine  di  ottenere  l'uso  agevolato  del
carburante per lo stazionamento o la navigazione.
 9. Le Capitanerie di porto, le  forze  preposte  alla  tutela  della
sicurezza e alla vigilanza in mare, nonche' le altre  forze  preposte
alla pubblica sicurezza o gli altri organi di polizia  giudiziaria  e
tributaria  vigilano  sul  corretto   assolvimento   degli   obblighi
derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a  7  del  presente
articolo ed elevano, in caso di violazione, apposito processo verbale
di  constatazione  che   trasmettono   alla   direzione   provinciale
dell'Agenzia delle entrate competente per territorio, in relazione al
luogo della commissione della violazione,  per  l'accertamento  delle
stesse. Per  l'accertamento,  la  riscossione  e  il  contenzioso  si
applicano le disposizioni in materia  di  imposte  sui  redditi;  per
l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di  cui  al
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, esclusa la  definizione
ivi prevista. Le violazioni possono essere  definite  entro  sessanta
giorni  dalla  elevazione  del  processo  verbale  di   constatazione
mediante il pagamento dell'imposta e della sanzione minima ridotta al
cinquanta per cento. Le controversie concernenti l'imposta di cui  al
comma 2 sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie
ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
 10. Per l'omesso, ritardato o parziale  versamento  dell'imposta  si
applica una sanzione amministrativa tributaria dal  200  al  300  per
cento dell'importo non versato, oltre all'importo della tassa dovuta.
 11. E' istituita l'imposta erariale sugli aeromobili privati, di cui
all'articolo 744 del  codice  della  navigazione,  immatricolati  nel
registro aeronautico nazionale, nelle seguenti misure annuali:
     a) velivoli con peso massimo al decollo:
       1) fino a 1.000 kg., euro 1,50 al kg;
       2) fino a 2.000 kg., euro 2,45 al kg;
       3) fino a 4.000 kg., euro 4,25 al kg;
       4) fino a 6.000 kg., euro 5,75 al kg;
       5) fino a 8.000 kg., euro 6,65 al kg;
       6) fino a 10.000 kg., euro 7,10 al kg;
       7) oltre 10.000 kg., euro 7,55 al kg;
     b) elicotteri: l'imposta dovuta e'  pari  al  doppio  di  quella
stabilita per i velivoli di corrispondente peso;
     c) alianti, motoalianti, autogiri e aerostati, euro 450,00.
 12. L'imposta e' dovuta da chi risulta dai pubblici registri  essere
proprietario,  usufruttuario,  acquirente  con  patto  di   riservato
dominio,  ovvero  utilizzatore  a  titolo  di  locazione  finanziaria
dell'aeromobile,  ed  e'  corrisposta  all'atto  della  richiesta  di
rilascio  o  di  rinnovo   del   certificato   di   revisione   della
aeronavigabilita' in relazione all'intero periodo  di  validita'  del
certificato stesso. Nel caso in cui il  certificato  abbia  validita'
inferiore  ad  un  anno  l'imposta  e'  dovuta  nella  misura  di  un
dodicesimo degli importi di cui al  comma  11  per  ciascun  mese  di
validita'.
 13.  Per  gli  aeromobili  con  certificato   di   revisione   della
aeronavigabilita' in corso di  validita'  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente  decreto  l'imposta  e'  versata,  entro  novanta
giorni da tale data, in misura pari a  un  dodicesimo  degli  importi
stabiliti nel comma 11 per ciascun  mese  da  quello  in  corso  alla
predetta data sino al mese in cui scade  la  validita'  del  predetto
certificato. Entro lo stesso termine  deve  essere  pagata  l'imposta
relativa agli aeromobili per i quali il rilascio  o  il  rinnovo  del
certificato di revisione della aeronavigabilita' avviene nel  periodo
compreso fra la data di entrata in vigore del presente decreto ed  il
31 gennaio 2012.
 14. Sono esenti dall'imposta di cui al comma 11  gli  aeromobili  di
Stato e quelli ad essi equiparati; gli aeromobili di proprieta' o  in
esercenza dei licenziatari dei servizi  di  linea  e  non  di  linea,
nonche' del lavoro aereo, di cui al codice della  navigazione,  parte
seconda, libro I, titolo VI, capi I, II  e  III;  gli  aeromobili  di
proprieta' o in esercenza delle Organizzazioni Registrate (OR), delle
scuole di addestramento FTO  (Flight  Training  Organisation)  e  dei
Centri di Addestramento per  le  Abilitazioni  (TRTO  -  Type  Rating
Training Organisation); gli aeromobili di proprieta' o  in  esercenza
dell'Aero Club d'Italia, degli Aero Club locali  e  dell'Associazione
nazionale paracadutisti d'Italia; gli aeromobili immatricolati a nome
dei costruttori e in attesa di vendita; gli aeromobili esclusivamente
destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso.
 15. L'imposta di cui  al  comma  11  e'  versata  secondo  modalita'
stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle  entrate
da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto.

http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.flagTipoArticolo=1&art.codiceRedazionale=011G0256&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo=1&art.idArticolo=1&atto.tipoProvvedimento=LEGGE&art.dataPubblicazioneGazzetta=2011-12-27&art.versione=1&art.idSottoArticolo1=10#art

LEGGE 22 dicembre 2011, n. 214
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici. (11G0256) (GU n.300 del 27-12-2011 - Suppl. Ordinario n. 276 )
All'articolo 16: 
      dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
      «5-bis. La tassa di cui al comma 2 non e' dovuta per le  unita'
nuove con targa di prova, nella disponibilita' a qualsiasi titolo del
cantiere costruttore, manutentore  o  del  distributore,  ovvero  per
quelle usate  ritirate  dai  medesimi  cantieri  o  distributori  con
mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell'atto»; 
      al comma 9, primo periodo, le parole: «commi da  2  a  7»  sono
sostituite dalle seguenti: «commi da 2  a  8»  e  le  parole:  «delle
stesse» sono sostituite dalle seguenti: «della stessa»; 
      al comma 10, dopo le parole: «dell'imposta»  sono  inserite  le
seguenti: «di cui al comma 2»; 
      dopo il comma 14 e' inserito il seguente: «14-bis. L'imposta di
cui al comma 11 e' applicata anche agli aeromobili non  immatricolati
nel registro  aeronautico  nazionale  la  cui  sosta  nel  territorio
italiano si protrae oltre quarantotto ore»; 
      dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti: 
      «15-bis.  In  caso  di   omesso   o   insufficiente   pagamento
dell'imposta di cui al comma 11  si  applicano  le  disposizioni  del
decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471,  e  del   decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 
      15-ter. L'addizionale di cui al comma 1 e' ridotta dopo cinque,
dieci  e  quindici  anni  dalla  data  di  costruzione  del  veicolo,
rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento e non e' piu'  dovuta
decorsi venti anni dalla data di costruzione.  La  tassa  di  cui  ai
commi 2 e 3 e' ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla  data
di costruzione dell'unita' da diporto, rispettivamente, del  15,  del
30 e del 45 per cento. I predetti periodi decorrono  dal  1º  gennaio
dell'anno  successivo  a  quello  di  costruzione.  Con  decreto  del
direttore generale  dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
Stato e' rideterminata l'aliquota di accisa del tabacco  da  fumo  in
misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere derivante
dal presente comma». 
 
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm10/Emendamenti%20al%20decreto-legge%20liberalizzazioni/Bozza%20fascicolo%20emendamenti%20approvati%20in%20Commissione.pdf
Atto Senato n. 3110
XVI Legislatura
29/02/2012
DDL N. 3110 - DECRETO-LEGGE LIBERALIZZAZIONI
EMENDAMENTI APPROVATI IN 10ª COMMISSIONE
60.0.1 (testo 3)
Grillo, Cutrufo, Armato, Pinotti, Marco Filippi, Musso
Dopo l’articolo 60, inserire il seguente:
«Art. 60-bis.
(Misure a tutela della filiera della nautica da diporto)
        1. All’articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
        ’’2. Dal 1º maggio di ogni anno le unità da diporto sono soggette al pagamento di una tassa 
annuale nelle misure di seguito indicate:
            a) euro 800 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;
            b) euro 1.160 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;
            c) euro 1. 740 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;
            d) euro 2.600 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri;
            e) euro 4.400 per le unità con scafo di lunghezza da 20,01 a 24 metri;
            f) euro 7.800 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;
            g) euro 12.500 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;
            h) euro 16.000 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;
            i) euro 21.500 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;
            l) euro 25.000 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri’’;
            b) al comma 3, dopo le parole: ’’con motore ausiliario’’ sono inserite le seguenti: ’’il cui 
rapporto fra superficie velica e potenza del motore espresso in Kw non sia inferiore a 0.5’’;
            c) al comma 4, le parole: ’’, nonchè alle unità di cui al comma 2 che si trovino in un’area di 
rimessaggio e per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio’’ sono soppresse;
            d) al comma 5-bis, dopo le parole ’’dell’atto’’ sono inserite le seguenti: ’’, ovvero per le 
unità che siano rinvenienti da  contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza 
dell'utilizzatore. Allo scopo di sviluppare la nautica da diporto, la tassa non si applica alle unità di 
cui ai commi 2 e 3 per il primo anno dalla prima immatricolazione’’;
            e) al comma 7, al primo periodo, la parola: ’’finanziaria’’ è sostituita dalle seguenti: ’’anche 
finanziaria, per la durata della stessa, residenti nel territorio dello Stato, nonché le stabili 
organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, che posseggano, o ai quali sia attribuibile il 
possesso di unità da diporto. La tassa non si applica ai soggetti non residenti e non aventi stabili 
organizzazioni in Italia che posseggano unità da diporto, sempre che il loro possesso non sia 72
attribuibile a soggetti residenti in Italia, nonché alle unità bene strumentale di aziende di locazione e 
noleggio.’’;
            f) il comma 8 è soppresso;
            g) al comma 9, le parole: ’’da 2 a 8’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’da 2 a 7’’».


Da tassa di stazionamento a tassa di proprietà

Qui di seguito l'emendamento approvato in Commissione.
Da quanto ne capisco sembrerebbe che la riduzione per barche a vela e per vetustà rimarranno invariate. Nel caso andremmo a pagare ancora meno che prima.
Pagheranno la tassa tutti i proprietari di imbarcazioni sopra i 10,01m anche se con bandiera estera o che stazionino in acque non italiane. In questo modo non scappa nessuno.
Personalmente mi sarebbe piaciuto se avessero fatto pagare anche i natanti in base ai kw.


60.0.1 (testo 3)
Grillo, Cutrufo, Armato, Pinotti, Marco Filippi, Musso
Dopo l’articolo 60, inserire il seguente:
«Art. 60-bis.
(Misure a tutela della filiera della nautica da diporto)
1. All’articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
’’2. Dal 1º maggio di ogni anno le unità da diporto sono soggette al pagamento di una tassa annuale nelle misure di seguito indicate:
a) euro 800 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;
b) euro 1.160 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;
c) euro 1. 740 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;
d) euro 2.600 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri;
e) euro 4.400 per le unità con scafo di lunghezza da 20,01 a 24 metri;
f) euro 7.800 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;
g) euro 12.500 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;
h) euro 16.000 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;
i) euro 21.500 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;
l) euro 25.000 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri’’;
b) al comma 3, dopo le parole: ’’con motore ausiliario’’ sono inserite le seguenti: ’’il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore espresso in Kw non sia inferiore a 0.5’’;
c) al comma 4, le parole: ’’, nonchè alle unità di cui al comma 2 che si trovino in un’area di rimessaggio e per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio’’ sono soppresse;
d) al comma 5-bis, dopo le parole ’’dell’atto’’ sono inserite le seguenti: ’’, ovvero per le unità che siano rinvenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore. Allo scopo di sviluppare la nautica da diporto, la tassa non si applica alle unità di cui ai commi 2 e 3 per il primo anno dalla prima immatricolazione’’;
e) al comma 7, al primo periodo, la parola: ’’finanziaria’’ è sostituita dalle seguenti: ’’anche finanziaria, per la durata della stessa, residenti nel territorio dello Stato, nonché le stabili organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, che posseggano, o ai quali sia attribuibile il possesso di unità da diporto. La tassa non si applica ai soggetti non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia che posseggano unità da diporto, sempre che il loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia, nonché alle unità bene strumentale di aziende di locazione e noleggio.’’;
f) il comma 8 è soppresso;
g) al comma 9, le parole: ’’da 2 a 8’’ sono sostituite dalleseguenti: ’’da 2 a 7’’;